La sede del Tribunale di Asti è ubicata nel Palazzo di Giustizia di Via Generale Giuseppe Govone, già caserma addetta al C.A.R. (Centro Addestramento Reclute) e conosciuto dalla popolazione come il “Casermone”.
Il circondario comprende complessivamente 165 comuni, non tutti ricadenti nella Provincia di Asti, ma distribuiti anche nella Provincia di Cuneo (75) e nella Città metropolitana di Torino (4).
Il termine latino da cui deriva l’italiano “tribunale” indicava in origine la tribuna dalla quale il giudice amministrava la giustizia.
Nell’ordinamento giudiziario italiano, il Tribunale identifica l’organo giurisdizionale che ha composizione monocratica o collegiale (giudice unico di primo grado).
Nel campo civile, il Tribunale ha competenza per tutte le cause che non sono di competenza del Giudice di Pace. È inoltre sempre competente per tutte le cause relative allo stato e alla capacità delle persone, per la querela di falso, per la dichiarazione di fallimento e per le cause che ne derivano, nonché per le controversie di valore indeterminabile. È inoltre giudice di appello rispetto alle sentenze del Giudice di Pace.
In materia penale, il tribunale ordinario, che esercita la giurisdizione in primo grado, è competente per i reati che non appartengono alla competenza del Giudice di Pace o della Corte di Assise.
La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le proprie controversie, di ampio spessore oppure minute. La “ragionevole durata del processo” costituisce da sempre un obiettivo da perseguire, oltre che un valore fondamentale della nostra Costituzione.
Lo stesso articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce “il diritto di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”.
Statuizione questa, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici elaborati dai sistemi giuridici europei, che ha oggi trovato un ulteriore riconoscimento nell’articolo 111 della Costituzione, nel quale, tra l’altro, si è ritenuto di ribadire che “la legge assicura la ragionevole durata” del processo in condizioni di parità tra le parti e di imparzialità e terzietà del giudice.