Revisione - ogni due anni - dell’Albo dei consulenti del Tribunale per verificare la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 18 disp att. c.p.c. e dell’art. 68 disp att. c.p.p., come modificati dal d.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia).
CHI PUO'RICHIEDERLOLa revisione, nella prevalenza degli Uffici Giudiziari e salve diverse disposizioni interne, interesserà, prioritariamente, i professionisti che hanno proceduto all’iscrizione telematica sul nuovo “Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale” entro il 04/03/2024, migrando dall’albo cartaceo a quello nazionale telematico.
COME SI SVOLGEI professionisti in revisione riceveranno una mail a mezzo PEC dal Portale con oggetto “Richiesta di conferma iscrizione” in cui verrà richiesta la presentazione di una domanda di conferma dell’iscrizione, ai fini del mantenimento della stessa in Albo.
Coloro che intendono mantenere l’iscrizione dovranno, entro il termine perentorio individuato dall’Ufficio Giudiziario, compilare la “Domanda di conferma iscrizione” sul Portale tramite una dichiarazione sostitutiva con la quale confermano, aggiornano o integrano quanto richiesto dall’art. 5, commi 1 e 2, del D.M. n. 109 del 04.08.2023.
NOTA BENELa mancata presentazione equivarrà a manifestazione di volontà di non mantenere l’iscrizione, con conseguente cancellazione della stessa d’ufficio.